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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1990 |
1. La Repubblica, nel promuovere i
princìpi della libertà di scelta terapeutica del paziente e della libertà di
cura da parte del medico, secondo scienza e coscienza, all'interno di un
rapporto libero, consensuale e informato con il paziente, quali elementi
essenziali per la promozione della salute e della qualità di vita dei cittadini,
riconosce il valore diagnostico e terapeutico delle pratiche riconducibili alla
medicina complementare, all'interno di percorsi diagnostici e terapeutici
definiti dal medico.
2. In attuazione di
quanto previsto dal comma 1, la Repubblica promuove e tutela l'esercizio della
medicina complementare, attraverso la predisposizione e l'attivazione di
strumenti che consentano la qualificazione degli operatori medici e degli
operatori del benessere di cui all'articolo 5, l'istituzione di appositi corsi
di formazione e di registri professionali, nonché garantendo la disponibilità
dei medicinali e dei prodotti merceologici utilizzati nella pratica dalle
discipline della medicina complementare.
1. La medicina complementare è una forma di pratica medica che, fondata sul principio secondo cui la medicina è una scienza unica, ma composta da varie discipline e che il ricorso a vari metodi di cura non ha carattere esclusivo, integra, all'interno di percorsi diagnostico-terapeutici
1. È istituita presso il Ministero della
salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la
Commissione permanente per la medicina complementare, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione è
composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
b) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, scelti tra docenti universitari o esperti, con comprovata esperienza didattica universitaria nell'ambito delle discipline di medicina complementare;
c) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e scelti tra esperti con comprovata esperienza nelle discipline di medicina complementare;
d) un rappresentante per ciascuna delle discipline della medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge;
e) un rappresentante degli operatori del benessere di cui all'articolo 5.
3. I membri della Commissione sono nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per quanto attiene ai membri di cui al comma 2, lettere d) e e), la nomina è effettuata tra gli esperti segnalati dalle rispettive associazioni.
1. La Commissione:
a) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici complementari, anche ai fini del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline a quelle di cui all'articolo 2, comma 2;
b) gestisce il fondo per la ricerca nel campo della medicina complementare, istituito presso il Ministero della salute. Al fondo è assegnata, a carico delle risorse di bilancio del medesimo Ministero della salute, una dotazione annua non inferiore a 4 milioni di euro;
c) coordina e promuove la divulgazione di tematiche mediche relative alla medicina complementare, nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
d) adotta programmi per la valorizzazione, l'innovazione e lo studio degli indirizzi terapeutici complementari;
e) predispone la fase istruttoria per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea o in Paesi terzi;
f) redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività, volto a fornire gli elementi per la programmazione degli indirizzi di ricerca e di spesa del Ministero della salute nel campo della medicina complementare.
2. La Commissione, entro due mesi dalla sua nomina, adotta un regolamento interno per l'organizzazione della propria attività per aree tematiche omogenee.
1. È istituita la figura professionale
dell'operatore del benessere, che svolge, a seguito di un predefinito atto
diagnostico medico, con autonomia professionale o in supporto al medico
nell'iter terapeutico, attività dirette all'educazione, alla prevenzione,
alla promozione e alla salvaguardia del benessere e della salute individuale e
collettiva.
2. L'esercizio dell'attività
di operatore del benessere è subordinato al conseguimento del diploma rilasciato
al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 4.
1. I medici che praticano le discipline
della medicina complementare ai sensi della presente legge possono utilizzare
pubblicamente la loro qualificazione professionale a condizione che ne abbiano
titolo.
2. Gli operatori del
benessere che hanno conseguito il diploma rilasciato al termine dei corsi di
formazione di cui all'articolo 7, comma 4, possono utilizzare pubblicamente la
loro qualificazione professionale,
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con
proprio decreto, sentiti il Ministro della salute nonché la Commissione,
integrata ai sensi del comma 5, definisce l'oggetto degli insegnamenti da
inserire nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, al fine di garantire il
possesso delle conoscenze di base nelle discipline della medicina complementare
da parte dei laureandi in medicina e chirurgia.
2. Il Ministro dell'università e della
ricerca, sentiti il Ministro della salute nonché la Commissione, integrata ai
sensi del comma 5, istituisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi di formazione
post-laurea, definendo i relativi insegnamenti, volti a consentire al
medico l'acquisizione delle nozioni sulle discipline della medicina
complementare nonché sui rispettivi ambiti scientifici e terapeutici.
3. I corsi di formazione
post-laurea di cui al comma 2 sono articolati in percorsi che prevedono
una preparazione di base per l'acquisizione di conoscenze propedeutiche e
metodologiche a fini di integrazione con le conoscenze sanitarie di base e una
preparazione specifica per l'acquisizione delle conoscenze proprie di ciascuna
disciplina di medicina complementare riconosciuta ai sensi della presente legge.
Al termine di tali corsi è rilasciato un diploma che abilita all'esercizio della
medicina complementare.
4. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione di
appositi corsi di formazione e di registri professionali per gli operatori del
benessere. I corsi sono tenuti dalle università, associazioni e società
scientifiche
a) un membro in rappresentanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
b) un membro in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) un membro in rappresentanza del Tribunale per i diritti del malato.
6. I membri di cui al comma 5 sono
nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le
organizzazioni di cui al medesimo comma 5, durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta.
7. Per i fini di cui al presente
articolo, la Commissione, integrata ai sensi del comma 5, è preposta ad
assolvere le seguenti funzioni:
a) indicare i programmi di insegnamento relativi ai corsi di formazione per gli operatori medici della medicina complementare e per gli operatori del benessere;
b) indicare gli ambiti scientifici e terapeutici delle rispettive discipline di medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge;
c) elaborare i criteri e i livelli delle attività di formazione;
d) proporre l'iter formativo e le modalità di perseguimento dei relativi obiettivi;
e) elaborare i criteri per l'attribuzione del punteggio dei docenti;
f) indicare i criteri per l'attribuzione del punteggio degli enti privati di formazione ai fini dell'equiparazione alle istituzioni formative pubbliche;
g) redigere un elenco delle università, associazioni e società scientifiche autorizzate, anche in relazione ai criteri definiti ai sensi della lettera f), ad organizzare i corsi di formazione e a rilasciare i relativi diplomi;
h) indicare i criteri di valutazione della formazione e dell'esperienza maturata dal personale medico del benessere che, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione dei corsi di formazione post-laurea o regionali, risulta operante nell'ambito delle discipline di medicina complementare, ai fini della iscrizione nei registri istituiti ai sensi del comma 4;
i) definire il profilo professionale, le competenze e i programmi di formazione degli operatori del benessere.
8. La Commissione, nell'elaborazione delle proposte di cui al comma 7, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, si attiene ai seguenti princìpi:
a) la formazione deve comprendere un iter di formazione con esami di valutazione annuale e un esame di qualificazione finale, previa presentazione di tesi;
b) la durata dell'iter di formazione:
1) per i medici è di tre anni, per un totale complessivo di almeno 400 ore, delle quali almeno il 20 per cento di pratica clinica presso strutture accreditate per il
2) per gli operatori del benessere è determinata nella misura massima di tre anni, per un totale complessivo di 1.200 ore, delle quali almeno il 40 per cento di pratica presso le strutture accreditate dalle regioni per il tirocinio pratico;
c) l'accreditamento, di cui alla lettera b), numero 1), è rilasciato dalla Commissione sulla base dei criteri da essa definiti e a seguito di domande inoltrate dalle singole strutture. Le regioni definiscono criteri per l'accreditamento, di cui alla lettera b), numero 2), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) l'iter di formazione, nella sua unitaria costituzione, può essere articolato in più corsi, anche autonomi, di diverso livello. Il diploma in una o più discipline di medicina complementare è comunque rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;
e) le università, associazioni e società scientifiche autorizzate, nonché gli enti privati equiparati di cui al comma 7, lettere g) e f), devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento;
f) i soggetti che siano, in possesso di titoli, diplomi e attestati in materia sanitaria, rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammessi, sulla base della congruità rispetto al programma di base delle competenze acquisite, a stadi avanzati dei corsi di formazione per medici della medicina complementare o per operatori del benessere.
9. Gli istituti privati di formazione che rispondono ai criteri stabiliti ai sensi della lettera f) del comma 7 e della lettera c) del comma 8 sono riconosciuti come enti privati equiparati con decreto del Presidente della Repubblica. Il venire meno dei requisiti determina in via automatica
1. Allo scopo di definire i criteri di
sicurezza, efficacia e qualità necessari per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali necessari per la pratica professionale della medicina
complementare, presso l'Agenzia italiana del farmaco sono istituite, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tre commissioni permanenti
competenti, rispettivamente, per i medicinali omeopatici, per i medicinali
fitoterapici e per i medicinali dietetici e integratori.
2. Di ciascuna delle commissioni di cui
al comma 1 fanno parte due medici e due farmacisti esperti delle singole
discipline, due ricercatori scelti tra gli indirizzi terapeutici, due esperti in
produzione e controllo dei medicinali in oggetto, un rappresentante delle
associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e un rappresentante del Ministero della salute.
3. Con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le procedure da seguire per le prove farmacologiche,
tossicologiche e cliniche definite dalle commissioni di cui al comma 1, ai fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.
4. I membri delle commissioni di cui al
comma 1 sono nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di
segretario delle commissioni sono svolte da funzionari del Ministero della
salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C2.
1. Nell'ambito del Consiglio superiore di sanità è istituita una rappresentanza permanente costituita da un membro per ciascuna delle discipline di medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge.
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali omeopatici, ai medicinali fitoterapici e ai medicinali dietetici e integratori non può essere superiore all'aliquota massima prevista per gli altri medicinali dalla legislazione vigente.
1. I medicinali omeopatici, i medicinali
fitoterapici e i medicinali dietetici e integratori, non essendo del tutto
equiparabili quanto a effetti, tossicità e natura ai medicinali convenzionali,
sono sottoposti a normativa di registrazione semplificata allo scopo di
consentirne la reperibilità sul mercato.
2. La Commissione provvede
all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuna delle
discipline di medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge
e li sottopone all'esame delle commissioni di cui all'articolo 8.
1. Il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.