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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1590 |
Le medicine non convenzionali in Europa e in Italia.
La medicina moderna nel mondo occidentale, così come noi la conosciamo, è il frutto del pensiero positivistico di fine Ottocento. Mentre fino alla metà dell'Ottocento
I contenuti della proposta di legge.
La proposta di legge è composta da
tredici articoli.
All'articolo 1 sono
individuate le finalità e l'oggetto della legge. Come accennato, i princìpi
fondamentali sono quelli del pluralismo scientifico come fattore essenziale per
il progresso della medicina, della libertà di scelta terapeutica del paziente e
della libertà di cura da parte del medico. In questo quadro, vengono
riconosciuti il diritto del paziente di avvalersi degli indirizzi terapeutici
non convenzionali elencati nel successivo articolo 3 e la possibilità che le
università, nell'ambito della propria autonomia didattica, istituiscano corsi di
studio in tali discipline.
L'articolo 2
stabilisce che i medici che hanno completato l'apposito percorso formativo
possono fregiarsi pubblicamente della corrispondente qualifica. Si prevede
inoltre che il Consiglio superiore di sanità sia integrato da un rappresentante
di ciascuno degli indirizzi riconosciuti. L'articolo 3 elenca le terapie e le
medicine non convenzionali riconosciute: esse sono l'agopuntura, la fitoterapia,
l'omeopatia, l'omotossicologia, la medicina antroposofica, la medicina
tradizionale cinese e l'ayurveda.
L'articolo 4 prevede che siano istituiti
appositi registri dei medici esperti in ciascuno di tali indirizzi terapeutici,
stabilendo che ad essi si possano iscrivere soggetti laureati in medicina e
chirurgia e in possesso di apposito diploma, rilasciato dalle università o da
istituti privati riconosciuti. Peraltro, si dispone che tali registri siano
soppressi dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della legge, dato che la
loro funzione è legata esclusivamente alla fase transitoria, al termine della
quale saranno pienamente operativi i corsi autonomamente istituiti dalle
università.
Gli articoli 5 e 6
istituiscono e disciplinano la Commissione permanente per le metodiche mediche e
terapeutiche innovative, composta dai rappresentanti dei diversi indirizzi
disciplinati e dei Ministeri della salute e dell'università e della ricerca. Tra
i compiti della Commissione, i più rilevanti riguardano il riconoscimento
dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, la promozione
della ricerca nel campo degli indirizzi non convenzionali, anche al fine del
riconoscimento di nuove terapie non convenzionali, la promozione di campagne
informative in materia. La Commissione riferisce al Ministero della salute sulle
attività svolte.
La materia della
formazione è trattata dall'articolo 7. In primo luogo, si definiscono i princìpi
generali per il riconoscimento degli istituti privati di formazione operanti in
questo campo. Inoltre, si istituisce un'apposita Commissione per la formazione
nelle terapie e medicine non convenzionali, con il compito di definire i criteri
per l'adozione degli ordinamenti didattici da parte delle università. I
requisiti fissati direttamente dalla legge richiedono, tra l'altro, che la
formazione sia conclusa da un esame di qualificazione e che il corso duri almeno
tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentocinquanta ore. Sono
individuati criteri anche per la scelta degli insegnanti.
L'articolo 8 prevede che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possano promuovere l'istituzione di
servizi ambulatoriali per la cura con le terapie e le medicine non convenzionali
e di servizi veterinari omeopatici, mentre gli articoli successivi riguardano i
medicinali impiegati nelle terapie non convenzionali. In particolare, l'articolo
9 prevede l'istituzione di distinte commissioni per la definizione dei criteri
di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione
in commercio dei medicinali impiegati nelle
1. La Repubblica riconosce il principio
del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della
scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi degli indirizzi
terapeutici e medici non convenzionali esercitati dai laureati in medicina e
chirurgia di cui all'articolo 3, affermatisi negli ultimi decenni.
2. La Repubblica riconosce la libertà di
scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico
all'interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente e
tutela l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali.
3. Le università, nell'ambito della loro
autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, possono
istituire corsi di studio secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento alle terapie e alle
medicine non convenzionali previste dall'articolo 3 della presente legge.
1. Ai medici che hanno completato
l'iter formativo previsto dall'articolo 7, comma 6, iscritti ai registri
di cui all'articolo 4, è consentito definire pubblicamente la loro
qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 5
febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.
2. Con regolamento adottato con decreto
del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
1. Le terapie e le medicine non convenzionali, esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) medicina tradizionale cinese;
g) ayurveda.
1. Presso gli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine non
convenzionali per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3.
2. Possono iscriversi ai registri di cui
al presente articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma
in uno degli indirizzi di cui all'articolo 3, rilasciato dalle università o
dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della
ricerca.
1. È istituita presso il Ministero della
salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione
permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative, che svolge i
compiti di cui all'articolo 6.
2. La
Commissione di cui al comma 1 è composta da dodici membri, nominati con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
cui:
a) un medico esperto in agopuntura;
b) un medico esperto in fitoterapia;
c) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo unicista;
d) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo pluralista;
e) un medico esperto in medicina antroposofica;
f) un medico esperto in omotossicologia;
g) un medico esperto in medicina tradizionale cinese;
h) un medico esperto in ayurveda;
i) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;
l) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca.
3. I membri di cui al comma 2, lettere
a), b), c), d), e), f), g) e h), sono nominati su indicazione
delle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. La Commissione di cui al presente
articolo dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere nominati per
più di due volte. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero
della salute, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C2.
5. Le spese per il funzionamento della
Commissione di cui al presente articolo sono a carico del Ministero della
salute, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
1. La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i seguenti compiti:
a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
d) promuove l'integrazione delle terapie e delle medicine non convenzionali;
e) trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle
ricerche promosse dalla Commissione di cui all'articolo 5 costituisce la base
per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento
dei fondi necessari.
1. Gli istituti privati di formazione,
singolarmente o in associazione, che intendono istituire e attivare corsi di
studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 3 e
che possono attestare, attraverso idonea documentazione, la continuità
operativa, il curriculum del corpo docente, l'attività svolta e la
conformità della stessa ai princìpi del comma 6 del presente articolo, possono
ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento
adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
2. È istituita presso il Ministero
dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, la Commissione per la formazione nelle terapie e medicine non
convenzionali.
3. La Commissione di cui
al comma 2 è composta da tredici membri, nominati, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca, di cui:
a) sei in rappresentanza di ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), e due in rappresentanza dell'indirizzo di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), di cui uno per l'indirizzo unicista e uno per l'indirizzo pluralista;
b) due docenti universitari, esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione delle
c) uno in rappresentanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da questa indicato;
d) uno in rappresentanza dell'associazione Cittadinanza attiva - Tribunale dei diritti del malato, da questa indicato;
e) uno in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni di coordinatore.
4. La Commissione elegge fra i suoi
membri il presidente. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non
possono essere nominati per più di due volte.
5. La Commissione, entro tre mesi dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 3, definisce:
a) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3;
b) i
profili professionali specifici;
c) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;
d) le disposizioni per la tenuta di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.
6. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, si attiene ai seguenti princìpi:
a) la formazione comprende un corso di formazione e il superamento di un esame di qualificazione;
b) la durata minima del corso di formazione specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;
c) il titolo di medico esperto in una o più terapie è rilasciato al termine della formazione;
d) le università, statali e non statali, e le scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento della formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a);
e) le università, statali e non statali, che istituiscono i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, previa valutazione dei titoli da parte delle commissioni didattiche delle università stesse, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento.
7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo si avvalgono, nella scelta dei docenti, di medici iscritti nei registri di cui all'articolo 4, con provata esperienza di insegnamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'istituzione all'interno delle aziende sanitarie locali di servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con le terapie e le medicine non convenzionali di cui alla presente legge, nonché l'istituzione di servizi veterinari omeopatici.
1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole commissioni per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3.
a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di ciascuna terapia o medicina non convenzionale;
b) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
c) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche con procedura semplificata dei medicinali;
d) esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute:
a) due medici;
b) due farmacisti;
c) due ricercatori esperti nei rispettivi indirizzi medici non convenzionali;
d) due esperti in produzione e controllo dei medicinali non convenzionali;
e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
f) un rappresentante del Ministero della salute;
g) un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
1. I medicinali utilizzati da ciascuna
delle terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla presente
legge sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee.
2. La Commissione di cui all'articolo 5
provvede all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli
indirizzi previsti dall'articolo 3 e li sottopone all'esame delle commissioni di
cui all'articolo 9.
3. Il Ministro della
salute, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 9,
autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente
articolo.
1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di prodotti agricoli e nell'allevamento biologico, di cui all'allegato I, lettera B, punto 5.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati alla prescrizione dei prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale.
1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4 per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su richiesta degli interessati previa valutazione del curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli ordini professionali competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituiscono una commissione composta da medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le medicine e le terapie non convenzionali disciplinate dalla medesima legge. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum di cui al primo periodo, il soggetto interessato può integrarlo presso le università che istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici o presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma 1.