SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N.
1569
DISEGNO
DI
LEGGE

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d’iniziativa
dei
senatori
CURSI,
MATTEOLI,
GRAMAZIO,
TOTARO,
TOFANI,
MARTINAT,
NANIA
e
PONTONE


COMUNICATO
ALLA
PRESIDENZA
IL
15
MAGGIO
2007


Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali


TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)


Atti
parlamentari
–2– Senato
della
Repubblica

N.
1569


XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI


Onorevoli
Senatori.

Il disegno di legge
mira a individuare un nucleo organico di
norme che assicuri il riconoscimento giuridico
delle principali terapie e medicine non
convenzionali esercitate da medici e odontoiatri
(per la sola parte di specifica competenza):
l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia,
l’omotossicologia.

Riconoscendo gli indirizzi medici non
convenzionali affermatisi in Europa negli ultimi
decenni, ci si propone di dare concreta
applicazione ai princi`pi della liberta` di scelta
terapeutica del paziente e della liberta` di
cura del medico, all’interno di un libero rapporto
consensuale informato, e di fornire un
quadro normativo che, prevedendo una formazione
di base nelle universita` e nelle
scuole specializzate, dia le necessarie garanzie
di professionalita` a tutti i cittadini che si
rivolgono a questi indirizzi terapeutici.

L’agopuntura e` una forma di terapia medica
che si avvale della stimolazione di determinate
zone cutanee per mezzo dell’infissione
di aghi metallici, con lo scopo di raggiungere
un equilibrio da qualsiasi causa alterato.
Dal punto di vista della cultura orientale
le malattie sono dovute a un alterato
equilibrio «energetico» delle due manifestazioni
dell’energia dell’universo, lo Yin e lo
Yang, energia grazie alla quale noi viviamo
e la cui anormale o difficoltosa circolazione
nel nostro organismo genera lo stato morboso;
gli aghi, infissi nei punti di affioramento
dei canali energetici, fanno si` che si
ristabilizzi la normale circolazione energetica.
Dal punto di vista della cultura occidentale
si suppone che l’agoputura provochi una
stimolazione di neurorecettori, agendo per
via diretta su terminazioni libere di fibre nervose:
tramite tale stimolazione del sistema
nervoso periferico si ha la possibilita` di agire

per via diretta, umorale o vascolare, su un
organo o apparato che frequentemente non
e` in relazione topografica o metamerica con
il punto cutaneo stimolato.

L’omeopatia e` un metodo clinico o terapeutico
basato sulla legge dei simili formulato
da S. Hahnemann all’inizio del secolo

XIX. La legge dei simili afferma che e` possibile
curare un malato somministrandogli
una sostanza che, in un uomo sano, riproduce
tutti i sintomi della malattia in oggetto.
La farmacologia omeopatica classica e` costituita
da una serie di «rimedi» tratti dal
mondo minerale, vegetale e animale e di sintesi.
Ogni rimedio e` stato singolarmente testato
a dosi sub-tossiche sull’uomo sano, attraverso
la sperimentazione patogenica pura,
per evidenziare i sintomi provocati. Il rimedio
e` poi somministrato al malato in dosi
piu` o meno attenuate, preparato attraverso
un ben codificato procedimento di fabbricazione,
progressive diluizioni e succussioni.
L’omotossicologia e` una concezione innovativa
dell’omeopatia con un suo proprio
corpus
teorico e metodologico e con una
sua caratteristica strategia terapeutica. Per
l’omotossicologia lo stato di salute e` interpretato
come omeostasi dinamica; la malattia
e` interpretata come espressione della lotta fisiologica
dell’organismo che tende a eliminare
quelle omeo-tossine o stressor
endogene
ed esogene che hanno superato la soglia di
allarme. La terapia tende di conseguenza a
stimolare i meccanismi di disintossicazione
propri dell’organismo, incrementando la risposta
immunitaria specifica di ciascun soggetto.


La fitomedicina o fitoterapia e` una forma
di terapia medica che raggruppa numerose
tradizioni mediche che utilizzano piante medicinali
(dalla classica fitoterapia europea a


Atti
parlamentari
–3– Senato
della
Repubblica

N.
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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

quella cinese, dall’erboristeria Ayurvedica a
quella sudamericana).

La fitoterapia ha origini antiche e da essa
provengono molti dei medicinali inseriti
nelle farmacopee piu` recenti (compresa la
moderna farmacologia occidentale).

La necessita` dell’intervento diretto del medico
si estrinsica, oltre che con la diagnosi e
con la scelta della terapia, con l’utilizzo dei
vegetali e, soprattutto, con la attenta valutazione
di possibili effetti collaterali negativi.

Il legislatore deve porsi dal punto di vista
dell’interesse generale, non di questa o di
quella categoria; l’obiettivo della legge non
e` di inventare la realta`, ma di favorire uno
sviluppo ordinato e positivo di quello che
si ritiene valido per la societa`. L’approvazione
di questo disegno di legge costituisce
un fattore di maggiore liberta` per il cittadino
italiano, ma anche per i medici italiani che
vedono riconosciuta una loro qualificazione
professionale. Occorre altresi` tutelare i cittadini
rispetto alla possibilita` che in una situazione
di incertezza legislativa come quella
attuale non si possa distinguere chi e` qualificato
da chi non lo e` o da chi lo e` meno. Abbiamo
bisogno di garantire queste nuove li-
berta` perche´ esiste una visione dell’uomo
che ormai la medicina riconosce: una visione
complessa, non una visione semplificata, riduzionistica.


Il disegno di legge parte dalla necessita`
che vengano pubblicamente riconosciuti gli
indirizzi medici non convenzionali afferma-
tisi in Europa negli ultimi decenni, che fanno
riferimento sia a medicine tradizionali di altri
popoli sia a medicine, come l’omeopatia, che
sono nate in Europa, ma comunque a discipline
riconosciute di esclusiva attinenza ad
attivita` mediche anche da decisioni della
Corte di cassazione.

Il provvedimento mira anche ad introdurre
una formazione di base nelle universita` e
nelle scuole e il riconoscimento sia della li-
berta` di scelta terapeutica del paziente che
della liberta` di cura da parte del medico, al


l’interno di un libero rapporto consensuale
informato.

Con successivi provvedimenti potranno essere
anche prese in esame, dopo ulteriori approfondimenti,
altri indirizzi terapeutici che
al momento non si ritiene di poter disciplinare


I
contenuti
del
disegno
di
legge.


Il disegno di legge e` composto di 14 articoli.


All’articolo 1 sono individuate le finalita` e
l’oggetto della legge. Come accennato,
princi`pi fondamentali sono quelli del pluralismo
scientifico come fattore essenziale per il
progresso della medicina, della liberta` di
scelta terapeutica del paziente e della liberta`
di cura da parte del medico. In questo quadro,
vengono riconosciuti il diritto del paziente
di avvalersi degli indirizzi terapeutici
non convenzionali elencati nel successivo articolo
4 e la possibilita` che le universita`, nel-
l’ambito della propria autonomia didattica,
istituiscano corsi di studio in tali discipline.

L’articolo 2 stabilisce che i medici che
hanno completato l’apposito percorso formativo
possano fregiarsi pubblicamente della
corrispondente qualifica.

L’articolo 3 prevede che il Consiglio superiore
di sanita` sia integrato con un rappresentante
di ciascuno degli indirizzi riconosciuti.

L’articolo 4 elenca le terapie e medicine
non convenzionali riconosciute: esse sono
l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia e
l’omotossicologia.

L’articolo 5 prevede che siano istituiti appositi
registri dei medici esperti in ciascuno
di tali indirizzi terapeutici, stabilendo che
ad essi si possano iscrivere soggetti laureati
in medicina e in possesso di apposito diploma,
rilasciato dalle universita` o da istituti
privati riconosciuti.

Gli articoli 6 e 7 istituiscono e disciplinano
la Commissione permanente per le metodiche
mediche e terapeutiche innovative,
composta dai rappresentanti dei diversi indi



Atti
parlamentari
–4– Senato
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Repubblica

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rizzi disciplinati e dei Ministeri della salute e
dell’universita` e della ricerca. Tra i compiti
della Commissione, i piu` rilevanti riguardano
il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli
di studio conseguiti all’estero, la promozione
della ricerca nel campo degli indirizzi non
convenzionali, anche al fine del riconoscimento
di nuove terapie non convenzionali,
la promozione di campagne informative in
materia. La Commissione riferisce al Ministero
della salute sulle attivita` svolte.

La materia della formazione e` trattata dal-
l’articolo 8. In primo luogo, si definiscono i
princi`pi generali per il riconoscimento degli
istituti privati di formazione operanti in questo
campo. Inoltre, si istituisce un’apposita
commissione per la formazione nelle terapie
e medicine non convenzionali, con il compito
di definire i criteri per l’adozione degli
ordinamenti didattici da parte delle universita`.
I requisiti fissati direttamente dalla
legge richiedono tra l’altro che la formazione
sia conclusa da un esame di qualificazione e
che il corso duri almeno tre anni, per un totale
complessivo di almeno trecentotrenta
ore. Sono individuati criteri anche per la
scelta degli insegnanti.

L’articolo 9 prevede che le regioni possano
promuovere l’istituzione di servizi am

bulatoriali per la cura con le terapie non convenzionali
e di servizi veterinari omeopatici,
mentre gli articoli successivi riguardano i
medicinali impiegati nelle terapie non convenzionali.
In particolare, l’articolo 10 prevede
l’istituzione di distinte commissioni
per la definizione dei criteri di qualita`, sicurezza
ed efficacia richiesti per l’autorizzazione
all’immissione in commercio dei medicinali
impiegati nelle diverse terapie, mentre
l’articolo 11 prevede l’adozione di specifiche
farmacopee e l’articolo 12 autorizza i veterinari
a prescrivere i prodotti medicinali omeopatici
e fitoterapici ad uso animale.

Infine, l’articolo 13 prevede che il Governo
riferisca ogni anno al Parlamento sullo
stato di attuazione della legge, mentre l’articolo
14 detta norme transitorie per la prima
iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, e
per la sanatoria di quanto gia` disposto in precedenza
dagli ordini dei medici piu` attenti.

Conclusivamente, occorre ribadire la possibilita`
e la necessita` di impiegare una pluralita`
di indirizzi terapeutici. Cio` deve avvenire
in scienza e coscienza, come afferma il codice
deontologico dei medici. Da questi princi`
pi deve partire il lavoro da svolgere in questa
materia, un lavoro che la societa` ci stimola
a portare avanti con una certa urgenza.


Atti
parlamentari
–5– Senato
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N.
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DISEGNO
DI
LEGGE


Art. 1.

(Finalita`
e
oggetto
della
legge)


1. La Repubblica italiana riconosce il principio
del pluralismo scientifico come fattore
essenziale per il progresso della scienza e
dell’arte medica e riconosce il diritto di avvalersi
degli indirizzi terapeutici e medici
non convenzionali, di cui all’articolo 4, esercitati
dai laureati in medicina e chirurgia e,
nell’ambito della loro competenza, dagli
odontoiatri.
2. La Repubblica italiana riconosce la li-
berta` di scelta terapeutica del paziente e la
liberta` di cura da parte del medico, e dell’odontoiatra
nei limiti della propria competenza
professionale, all’interno di un libero
rapporto consensuale ed informato con il paziente
e tutela l’esercizio delle terapie e delle
medicine non convenzionali.
3. Le universita`, nell’ambito della loro
autonomia didattica e nei limiti delle proprie
risorse finanziarie, possono istituire corsi di
studio secondo le tipologie indicate all’articolo
3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche
con riferimento alle terapie e alle medicine
non convenzionali di cui all’articolo 4
della presente legge.
Art. 2.

(Qualificazione
professionale)


1. Ai medici che hanno completato l’iter
formativo di cui all’articolo 8, comma 6,
iscritti ai registri di cui all’articolo 5, e` consentito
definire pubblicamente la loro qualifi

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cazione professionale, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 3.

(Composizione
del
Consiglio
superiore
di
sanita`)


1. Con regolamento adottato con decreto
del Ministro della salute, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la composizione
del Consiglio superiore di sanita`
e` modificata al fine di garantire, senza determinare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la partecipazione di un rappresentante
per ciascuno degli indirizzi di cui
all’articolo 4.
Art. 4.

(Medicine
non
convenzionali
riconosciute)


1. Le terapie e le medicine non convenzionali
riconosciute ai sensi della presente legge
comprendono i seguenti indirizzi:
a)
agopuntura;
b)
fitoterapia;
c)
omeopatia;
d)
omotossicologia.


Art. 5.

(Registri
dei
medici
esperti
nelle
medicine
non
convenzionali)


1. Presso gli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
i registri dei medici esperti nelle terapie
e nelle medicine non convenzionali per
ciascuno degli indirizzi individuati ai sensi
dell’articolo 4.

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parlamentari
–7– Senato
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2. Possono iscriversi ai registri di cui al
comma 1 i laureati in medicina e chirurgia
in possesso del diploma in agopuntura o in
fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia,
rilasciato dalle universita` o dagli istituti
privati riconosciuti dal Ministero dell’universita`
e della ricerca.
3. Agli iscritti ai registri di cui al presente
articolo si applica l’articolo 622 del codice
penale.
Art. 6.

(Commissione
permanente
per
le
metodiche
mediche
e
terapeutiche
innovative)


`

1. E istituita presso il Ministero della salute,
senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, la Commissione permanente
per le metodiche mediche e terapeutiche
innovative, di seguito denominata
«Commissione», che svolge i compiti di cui
all’articolo 7.
2. La Commissione e` composta da nove
membri, nominati con decreto del Ministro
della salute, d’intesa con il Ministro dell’universita`
e della ricerca, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
di cui:
a)
un medico competente in agopuntura;
b)
un medico competente in fitoterapia;
c)
un medico competente in omeopatia;
d)
un medico competente in omotossi


cologia;
e)
due rappresentanti del Ministero della
salute, di cui uno con funzioni di presidente;
f)
due rappresentanti del Ministero del-
l’universita` e della ricerca;

g)
un rappresentante della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri.

3. I membri di cui al comma 2, lettere a),
b),
c)
e d),
sono nominati su indicazione
delle rispettive associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.

Atti
parlamentari
–8– Senato
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4. La Commissione dura in carica tre anni
e i suoi membri non possono essere nominati
per piu` di due volte. Il segretario della Commissione
e` un funzionario del Ministero della
salute con qualifica non inferiore all’ottava
qualifica funzionale.
5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono a carico del Ministero
della salute, che vi provvede nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione
vigente.
Art. 7.

(Compiti
della
Commissione)


1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a)
riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti all’estero da laureati in medicina
e chirurgia;

b)
promuove, nell’ambito delle attivita`
di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, la ricerca
nel campo degli indirizzi metodologici, clinici
e terapeutici non convenzionali, anche
al fine del riconoscimento di nuove discipline
e della loro equiparazione alle terapie
e alle medicine non convenzionali riconosciute
ai sensi della presente legge;
c)
promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle branche non convenzionali
della medicina nell’ambito di piu` generali
programmi di educazione alla salute;

d)
promuove l’integrazione delle medicine
non convenzionali;

e)
trasmette annualmente al Ministero
della salute una relazione sulle attivita`
svolte.

2. La valutazione dei risultati delle ricerche
promosse dalla Commissione costituisce
la base per la programmazione degli ulteriori
indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei
fondi necessari.

Atti
parlamentari
–9– Senato
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Art. 8.

(Formazione)


1. Gli istituti privati di formazione che,
singolarmente o in associazione fra loro, intendono
istituire e attivare corsi di studio
nelle terapie e nelle medicine non convenzionali
e che possono attestare, attraverso idonea
documentazione, la continuita` operativa,
il curriculum
del corpo docente, l’attivita`
svolta e la conformita` della stessa ai princi`pi
e criteri fissati al comma 6 del presente articolo,
possono ottenere il riconoscimento secondo
criteri e modalita` stabiliti con regolamento
adottato, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’universita` e della
ricerca, di concerto col Ministro della salute,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire
meno dei requisiti richiesti determina la revoca
del riconoscimento.
`

2. E istituita presso il Ministero dell’universita`
e della ricerca, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la commissione
per la formazione nelle terapie e
nelle medicine non convenzionali.
3. La commissione di cui al comma 2 e`
composta da nove membri, nominati con decreto
del Ministro dell’universita` e della ricerca,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di cui:
a)
un rappresentante per ciascuno degli
indirizzi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
a),
b),
c)
e d);


b)
due docenti universitari, esperti nelle
terapie e nelle medicine non convenzionali,
nominati su indicazione delle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative;

c)
un rappresentante della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, da questa indicato;

d)
un rappresentante dell’associazione
Cittadinanza attiva – Tribunale dei diritti
del malato, da questa indicato;


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parlamentari
–10– Senato
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e)
un rappresentante del Ministero del-
l’universita` e della ricerca, con funzioni di
coordinatore.

4. La commissione di cui al comma 2
elegge fra i suoi membri il presidente. I
membri della commissione durano in carica
tre anni e non possono essere nominati per
piu` di due volte.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3, la
commissione di cui al comma 2 definisce:
a)
i criteri generali per l’adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio di
cui all’articolo 1, comma 3;

b)
i profili professionali specifici;

c)
le disposizioni per la tenuta di un registro
dei docenti;

d)
le disposizioni per la tenuta di un registro
degli istituti di formazione riconosciuti.


6. Nell’esercizio delle funzioni di cui al
comma 5, la commissione di cui al comma
2 si attiene ai seguenti princi`pi e criteri direttivi:
a)
la formazione nelle terapie e medicine
non convenzionali comprende un corso
di formazione specifica ed il superamento
di un esame di qualificazione;

b)
la durata minima del corso di formazione
specifica e` di tre anni, per un totale
complessivo di almeno trecentotrenta ore,
delle quali almeno cinquanta di pratica clinica,
con la partecipazione di almeno cinque
docenti;

c)
il titolo di medico competente in una

o piu` terapie e medicine non convenzionali e`
rilasciato al termine del corso di formazione;
d)
le universita`, statali e non statali, e
gli istituti di formazione riconosciuti garantiscono
lo svolgimento della formazione specifica
nel rispetto dei criteri di cui al comma 5,
lettera a);


e)
le universita`, statali e non statali, che
istituiscono i corsi di studio di cui all’articolo
1, comma 3, si avvalgono, nella scelta


Atti
parlamentari
–11– Senato
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dei coordinatori didattici e dei docenti, di
medici con provata esperienza di insegnamento
presso gli istituti di formazione riconosciuti
ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Possono altresi` avvalersi di esperti
stranieri, previa valutazione dei titoli da
parte delle commissioni didattiche delle universita`
stesse, che documentino una comprovata
esperienza nella materia e nell’insegnamento.


7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai
sensi del comma 1 del presente articolo si
avvalgono, nella scelta dei docenti, di medici
iscritti nei registri di cui all’articolo 5, con
provata esperienza di insegnamento.
Art. 9.

(Compiti
delle
regioni
e
delle
province
autonome
di
Trento
e
di
Bolzano)


1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono promuovere l’istituzione,
all’interno delle aziende unita` sanitarie
locali, di servizi ambulatoriali ed
ospedalieri per la cura con le terapie e le medicine
non convenzionali di cui alla presente
legge, nonche´ di servizi veterinari omeopatici.
Art. 10.

(Medicinali
non
convenzionali)


1. Presso il Ministero della salute sono
istituite, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, singole commissioni
per la fitoterapia, l’omeopatia e l’omotossicologia.

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–12– Senato
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2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono
i seguenti compiti:
a)
definiscono i criteri di qualita`, sicurezza
ed efficacia necessari per l’autorizzazione
all’immissione in commercio dei medicinali
richiesti per la pratica professionale
della terapia o medicina non convenzionale
di rispettiva competenza;

b)
valutano la rispondenza dei medicinali
ai requisiti fissati dalla normativa nazionale
ed europea;

c)
esprimono parere vincolante ai fini
del rilascio dell’autorizzazione all’immissione
in commercio, anche con procedura
semplificata, dei medicinali;

d)
esprimono parere vincolante ai fini
del rilascio dell’autorizzazione all’immissione
in commercio di prodotti gia` registrati

o autorizzati in uno Stato membro dell’Unione
europea e presenti sul mercato da almeno
cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al
comma 1 e` composta dai seguenti membri,
nominati con decreto del Ministro della salute:
a)
due medici;

b)
due farmacisti;

c)
due ricercatori esperti nei rispettivi
indirizzi medici non convenzionali;

d)
due esperti in produzione e controllo
dei medicinali non convenzionali;

e)
un rappresentante delle associazioni
dei consumatori;

f)
un rappresentante del Ministero della
salute;

g)
un rappresentante delle regioni, designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a),
b)
e c),
sono nominati sulla base delle indicazioni
fornite dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.

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parlamentari
–13– Senato
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5. Le commissioni durano in carica tre
anni. I membri non possono essere nominati
per piu` di due volte. I segretari delle singole
commissioni sono funzionari del Ministero
della salute con qualifica non inferiore all’ottava
qualifica funzionale.
6. Le eventuali spese per il funzionamento
delle commissioni di cui al comma 1 sono a
carico del Ministero della salute, che vi
provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
Art. 11.

(Prontuari
farmaceutici
dei
medicinali
non
convenzionali)


1. I medicinali utilizzati da ciascuna delle
terapie e delle medicine non convenzionali
disciplinate dalla presente legge sono regolamentati
secondo le specifiche farmacopee.
2. La Commissione provvede all’elaborazione
di prontuari farmaceutici specifici per
ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone
all’esame delle commissioni di cui all’articolo
10.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
sentite le commissioni di cui all’articolo
10, autorizza la pubblicazione dei prontuari
farmaceutici di cui al presente articolo.
Art. 12.

(Medicinali
omeopatici
e
fitoterapici
ad
uso
animale)


1. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni
per la profilassi e le cure veterinarie
nella produzione biologica di prodotti agricoli
e nell’allevamento biologico, di cui all’allegato
I, lettera B, punto 5.4, del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991, come modificato dal regolamento
(CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del
19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati

Atti
parlamentari
–14– Senato
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alla prescrizione dei prodotti medicinali
omeopatici e fitoterapici ad uso animale.

Art. 13.

(Relazione
al
Parlamento)


1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
Art. 14.

(Disposizioni
transitorie)


1. In sede di prima attuazione della presente
legge, entro sei mesi dalla data della
sua entrata in vigore l’iscrizione ai registri
di cui all’articolo 5 per i laureati in medicina
e chirurgia e` effettuata su richiesta degli interessati
previa valutazione del curriculum
professionale di studi, corsi e pubblicazioni.
Per la valutazione del curriculum
gli ordini
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, istituiscono una commissione
composta da medici che alla data di
entrata in vigore della presente legge esercitano
le medicine e le terapie non convenzionali
di cui all’articolo 4. Qualora la commissione
non ritenga sufficiente il curriculum,
il
soggetto interessato puo` integrarlo presso le
universita` che istituiscono corsi nella specifica
disciplina secondo le modalita` stabilite
dai regolamenti didattici o presso gli istituti
privati riconosciuti ai sensi dell’articolo 8,
comma 1. Nel caso in cui, alla data di entrata
in vigore della presente legge, gli ordini abbiano
gia` provveduto alla istituzione dei registri
di cui all’articolo 5, le iscrizioni gia` effettuate
negli stessi sono considerate valide.

E
E0